LEGGE PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE |
| Lo stato Italiano con una recente legge riconosce
il valore storico e culturale delle vestigia della Prima Guerra
mondiale. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione,
il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative
a entrambe le parti del conflitto e in particolare di: |
| a) forti, fortificazioni permanenti e altri
edifici e manufatti militari; |
| b) fortificazioni campali, trincee, gallerie,
camminamenti, strade e sentieri militari; |
| c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni e tabernacoli; |
| d) reperti mobili e cimeli; |
| e) archivi documentali e fotografici pubblici
e privati; |
| f) ogni altro residuato avente diretta relazione
con le operazioni belliche. |
| Lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni
di volontariato, combattentistiche o d'arma. |
| La Repubblica promuove, particolarmente nella
ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla prima guerra
mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unità nazionale. |
| Gli interventi di alterazione delle caratteristiche
materiali e storiche delle cose sono vietati. |
| Ci sono anche nuove norme che disciplinano il
rinvenimento di oggetti relativi al primo conflitto e al collezionismo
di reperti; chiunque possieda o rinvenga reperti mobili o cimeli
relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole
valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte
dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco
del comune nel cui territorio si trovano, dalla data del ritrovamento,
indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza,
sotto pena di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila
a un milione. |
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